DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 1948, n. 262

Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1949)
Testo in vigore dal: 1-5-1948
                               Art. 9.

  Il  servizio  civile  non  di  ruolo prestato nelle Amministrazioni
dello  Stato  anteriormente  alla  nomina  nei  ruoli  organici ed al
collocamento  nei  ruoli  speciali  puo' essere riscattato secondo le
disposizioni  vigenti,  ai  fini  del  trattamento di quiescenza, per
l'intera  sua  effettiva  durata, verso pagamento di un contributo di
riscatto  pari  al sei per cento dello stipendio e della retribuzione
spettante  alla  data della domanda. Se la domanda e' presentata dopo
la  cessazione  dal  servizio  il  contributo e calcolato sull'ultimo
stipendio o sull'ultima retribuzione.
  I  servizi  non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi
del  presente  articolo  non danno luogo a liquidazione di indennita'
per cessazione del rapporto d'impiego; e, qualora tale indennita' sia
stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  rimborsera' allo
Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per la
assicurazione  invalidita' e vecchiaia, per il periodo riscattato per
intero ai sensi del presente articolo.