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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 394

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole popolari.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  19-5-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; - Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Agli insegnanti della scuola popolare di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, con legge 16 aprile 1953, n. 326, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dell'assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti dei gradi 12° ed 110, ma comunque non inferiore a lire tremila mensili.