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LEGGE 11 aprile 1955, n. 288

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal: 22-1-1992
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  ((1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  entro  i  limiti  degli
stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere: 
    a) premi, borse di studio  e  sussidi  a  cittadini  stranieri  o
apolidi nonche' a  cittadini  italiani  residenti  all'estero  o  ivi
dimoranti per motivi temporanei  e  loro  discendenti  conviventi,  i
quali vengono in Italia a scopo di studio, di  perfezionamento  o  di
specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico; 
    b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero
a scopo di studio o di perfezionamento o  di  specializzazione  o  di
ricerche,  di  cui  il  Ministero   degli   affari   esteri   ravvisi
l'opportunita' nel  quadro  dei  rapporti  culturali  internazionali,
ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse  di
studio per iniziative di altre amministrazioni; 
    c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il
Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base  ad
accordi per i fini di cui alle lettere a) e b); 
    d) contributi ad enti italiani che autonomamente  erogano  premi,
borse di studio e sussidi per i casi  e  le  finalita'  di  cui  alle
lettere a) e b) del presente comma. 
  2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma  1,
puo' anche stipulare convenzioni con universita' e con enti  pubblici
o privati idonei a svolgere attivita' di assistenza e di  inserimento
culturale a favore dei cittadini  stranieri,  nonche'  dei  cittadini
italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1. 
  3. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto,  in  conformita'
al proprio statuto, attivita' continuativa di assistenza  a  studenti
italiani  e  stranieri  nei  due   anni   accademici   o   scolastici
immediatamente precedenti la stipulazione della  convenzione  stessa.
Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla
base della documentazione presentata in merito all'attivita'  svolta,
tenendo  anche  conto  della  accertata  attivita'   di   inserimento
culturale operata dagli enti considerati. 
  4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e  quello
delle universita' e degli enti con i quali  e'  stata  stipulata  una
convenzione per le finalita' della presente legge  verranno  allegati
allo stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  degli  affari
esteri)).