stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 120

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-4-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:
9) Storia dell'Europa orientale;
10) Diritto parlamentare;
11) Storia del movimento sindacale;
12) Diritto processuale civile;
13) Diritto privato comparato;
14) Storia delle dottrine economiche.
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
24) Paleografia greca.
Art. 117. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:
5) Caratteri dell'achitettura moderna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato

alla Corte dai conti, addì 24 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89 foglio n. 166 -CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4557; 26 ottobre 1952, numero 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183 e 14 settembre 1954, n. 1202;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:
9) Storia dell'Europa orientale;
10) Diritto parlamentare;
11) Storia del movimento sindacale;
12) Diritto processuale civile;
13) Diritto privato comparato;
14) Storia delle dottrine economiche.
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
24) Paleografia greca.
Art. 117. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:
5) Caratteri dell'achitettura moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955

EINAUDI ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dai conti, addì 24 marzo 1955

Atti del Governo, registro n. 89 foglio n. 166 -CARLOMAGNO