stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1955, n. 98

Determinazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza di dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/1957)
nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-2-1957
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, sulla quale va calcolato il contributo per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sono stabiliti rispettivamente in L. 1.261.000 e L. 3.289.000 annue.
((1))
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 gennaio 1955

EINAUDI SCELBA - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla

Corte dei conti, addì 21 marzo 1955 Atti del

Governo, registro n. 89, foglio n. 126. - CARLOMAGNO

------------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 4 dicembre 1956, n. 1600 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98, sono portati, rispettivamente, a L. 1.491.750 e lire 4.485.000 annue."