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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. 1319

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-2-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755 e 14 agosto 1954, n. 862;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
"Malattie infettive;
Scienza delle costituzioni ed endocrinologia;
Parassitologia medica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI ERMINI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1955

Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 96. - CARLOMAGNO