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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1270

Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia e sulle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-2-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, concernente l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951;
Visti gli articoli 44 e 92 del suddetto Trattato;
Visti gli articoli 153 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1


Alle formalità previste dall'art. 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio provvede il Ministro per gli affari esteri.
A tal fine, verificata l'autenticità delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni dell'Alta Autorità comportanti obbligazioni pecuniarie, egli cura l'apposizione della formula esecutiva sui predetti provvedimenti ai norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.