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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 959

Modificazioni allo statuto dell'università degli studi di Siena.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-11-1954

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con i regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395; 30 ottobre 1930, n. 1771; 22 ottobre 1931, n. 1421; 27 ottobre 1932, n. 2078; 26 ottobre 1933, n. 2378, 16 ottobre 1934, n. 2080; 1 ottobre 1936, n. 1940; 9 maggio 1939, n. 1091; 5 ottobre 1939, n. 1615; 2 ottobre 1940, n. 1472 e con decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, n. 758; 30 ottobre 1949, n. 1139; 31 agosto 1951, n. 1312 e 26 gennaio 1954, n. 8;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università, degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: "biochimica applicata".
Gli attuali articoli dal n. 29 al n. 37 sono abrogati.
Dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, al nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia ed alla istituzione delle nuove scuole di specializzazione in "urologia", "clinica oculistica" ed in "pediatria".

TITOLO VI.

Scuole di specializzazione annesso alla Facoltà di medicina e chirurgia

PARTE I. - Norme generali

Art. 29. - Nella Facoltà di medicina e chirurgia sono Istituite scuole di specializzazione che hanno lo scopo di impartire insegnamenti particolari che valgono per le maggiori conoscenze scientifiche e per la maggiore esperienza pratica del laureati che intendano coltivare singole discipline mediche. I diplomi rilasciati da queste scuole danno diritto alla qualifica di specialista.
Art. 31. - Alle scuole di specializzazione sono ammessi soltanto i laureati abilitati in medicina e chirurgia.
Il Consiglio della scuola, su proposta del direttore, può esonerare al massimo di un anno dalla frequenza della scuola medesima assistenti di ruolo o incaricati di cliniche della materia. In ogni caso però gli iscritti dovranno sostenere ugualmente tutti gli esami del corso.
Art. 31. - I corsi delle scuole di specializzazione hanno la durata stabilita dall'ordinamento di ogni scuola.
Art. 32. - Il direttore di ciascuna scuola è il professore che ricopre la cattedra della disciplina di specializzazione o dell'istituto di clinica al quale appartenga la materia speciale.
Qualora il professore non sia di ruolo, il direttore à nominato dal Consiglio della Facoltà che può prescegliere anche un professore non di ruolo.
Art. 33. - Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore, e sono nominati dal rettore su conforme parere del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia. Possono essere con feriti incarichi d'insegnamento anche a professori e, comunque, a persone che, pure avendo compiuto il 70° anno di età, non abbiano superato i 75 anni.
Art. 34. - I professori che svolgono gli insegnamenti costituiscono il Consiglio della scuola di specializzazione, al quale spettano le funzioni tecniche e disciplinari necessarie per il regolare funzionamento della scuola.
Art. 35. - Nei regolamenti interni verrà stabilito il numero minimo delle iscrizioni al di sotto delle quali i corsi non saranno iniziati. Il numero massimo delle iscrizioni alle singole scuole è stabilito annualmente dal Consiglio di facoltà, tenuto conto della possibilità di un proficuo insegnamento pratico.
L'ammissione al corso avverrà per titoli e per esami a giudizio dei Consiglio della scuola.
Art. 36 - Gli insegnamenti sono quelli previsti dallo statuto universitario per ogni scuola. Il Consiglio della Facoltà approva annualmente il programma dei corsi su proposta del direttore.
Art. 37. - È obbligatoria la frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche, alle conferenze ed ai colloqui nonché la prestazione del servizio di internato secondo l'ordinamento delle singole scuole.
Art. 38. - La Commissione per gli esami di profitto sarà composta di tre membri e presieduta dal direttore della scuola.
La Commissione per l'esame di diploma sarà composta da non meno di cinque membri, scelti fra gli insegnanti dei corsi, e sarà presieduta dal direttore della scuola.
Art. 39. - Gli esami di profitto saranno sostenuti al termine di ogni anno obbligatoriamente per tutte le materie prescritte. L'esame di diploma consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione originale scritta su argomento della disciplina ed in una prova pratica davanti alla Commissione, eventualmente per le discipline cliniche con prove di laboratorio.
A coloro che avranno sostenuto con successo tutti gli esami prescritti, sarà rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista.
Art. 40. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche saranno stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, uditi i Consigli della Facoltà e della scuola. La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 41. - La ripartizione delle tasse pagate dagli allievi della scuola sarà disposta su proposta del Consiglio della scuola stessa, dal Consiglio di amministrazione che stabilirà anche la misura della retribuzione da corrispondere al personale insegnante.
Art. 42. - Le domande di iscrizione ai corsi dovranno essere presentate, entro il termine fissato ogni anno dal rettore. Dovranno essere corredate del diploma originale di laurea e delle quietanze attestanti l'avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi.
Art. 43. - I Consigli delle scuole hanno il potere di emanare regolamenti interni entro i limiti di queste norme statutarie.
I regolamenti interni devono essere approvati dal Consiglio della Facoltà e dal rettore.

PARTE II. - Norme particolari e programmi delle singole scuole di specializzazione Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 44. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.
Art. 45. - La scuola ha la durata di quattro anni.
Art. 46. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Anatomia;
2) Embriologia dell'apparato urogenitale femminile;
3) Fisiologia ostetrico-ginecologica.
2° anno:
1) Patologia ostetrico-ginecologica;
2) Venereologia;
3) Puericultura pre e post-natale;
4) Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza; 3° anno:
1) Medicina, legale in rapporto alla ostetricia e ginecologia;
2) Urologia ostetrico-ginecologica.
4° anno:
1) Clinica ostetrico-ginecologica;
2) Terapia ostetrico-ginecologica;
3) Chirurgia addominale.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 47. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica chirurgica.
Art. 48. - La scuola ha la durata di tre anni.
Art. 49. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Anatomia del sistema urinario;
2) Fisiologia del sistema urinario;
3) Patologia chirurgica e semeiotica del sistema urinario (biennale);
4) Patologia generale del sistema urinario (biennale).
2° anno:
1) Patologia generale del sistema urinario;
2) Patologia chirurgica e semeiotica del sistema urinario;
3) Tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio;
4) Clinica chirurgica urologica e tecnica operativa.
3° anno:
1) Clinica chirurgica urologica e tecnica operativa;
2) Tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio;
3) Radiologia delle vie urinarie.

Scuola di specializzazione in clinica oculistica

Art. 50. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in clinica oculistica.
Art. 51. - La scuola ha la durata, di tre anni.
Art. 52. - La scuola comprende i seguenti insegnamenti 1° anno:
1) Anatomia e fisiologia apparato visivo;
2) Semeiotica oculare;
3) Igiene e profilassi;
4) Patologia oculare (biennale).
2° anno:
1) Patologia oculare;
2) Ottica fisiologica;
3) Oftalmoscopia;
4) Clinica oculare (biennale).
3° anno:
1) Clinica oculare;
2) Tecnica operatoria;
3) Organo visivo e malattie oculari nervose;
4) Infortunistica e medicina legale.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 53. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in pediatria.
Art. 54. La scuola ha la durata di due anni.
Art. 55. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Anatomia del bambino;
2) Fisiologia del bambino;
3) Puericultura;
4) Clinica pediatrica (biennale);
5) Semeiotica e tecnica diagnostica (biennale).
2° anno:
1) Clinica pediatrica;
2) Semeiotica e tecnica diagnostica;
3) Dermatologia pediatrica;
4) Otorinolaringologia pediatrica;
5) Oculistica pediatrica;
6) Legislazione in rapporto al bambino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI MARTINO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1954

Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 135. - CARLOMAGNO