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DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 859

Fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 novembre 1954, n. 1060 (in G.U. 23/11/1954, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1954)
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Testo in vigore dal: 24-9-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi per l'imposta di fabbricazione
sugli  spiriti,  approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 19241, e
le successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge  27 aprile 1936, n. 635, convertito
nella  legge  8  aprile  1937,  n.  594, concernente modificazioni al
regime  fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e
del loro impiego;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1948,  n. 1200, convertito in
legge,  con  aggiunte,  con  la  legge  3  dicembre  1948,  n.  1388,
concernente,  fra  l'altro,  modificazioni  in  materia  d'imposta di
fabbricazione sugli spiriti;
  Visto  il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge
con  la  legge  16  giugno  1950,  n.  331, concernente, fra l'altro,
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  spiriti  per  agevolare la
distillazione del vino;
  Visto  il  decreto-legge  8  settembre  1951, n. 750, convertito in
legge,  con  modificazioni,  con  la  legge 1 novembre 1951, n. 1127,
concernente,  fra  l'altro,  modificazioni  al  regime  fiscale degli
spiriti;
  Visto  il  decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge
con  la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle
agevolazioni  fiscali  temporanee  straordinarie per la distillazione
del vino;
  Visto  il  decreto-legge  3  dicembre  1953,  n. 879, convertito in
legge,  con  modificazione,  con  la  legge  31  gennaio  1954, n. 3,
concernente  modificazioni  all'imposta di fabbricazione e ai diritti
erariali sugli alcoli;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' e l'urgenza di prorogare il
termine previsto dal precitato decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879,
allo scopo di continuare ad agevolare la distillazione della frutta;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria
e commercio e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  scadenza  del  trattamento  fiscale previsto negli
articoli  1,  2,  3, 4 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879,
concernente  modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti
erariali  sugli alcoli, convertito, con modificazione, nella legge 31
gennaio 1954, n. 3, e' stabilito al 15 settembre 1955.