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DECRETO-LEGGE 26 luglio 1954, n. 503

Modificazione all'imposta di fabbricazione sulla benzina.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 luglio 1954, n. 627 (in G.U. 14/08/1954, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/1958)
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Testo in vigore dal: 16-12-1958
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali approvata con
il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  riguardante  il regime fiscale dei
prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza di modificare
l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'aliquota  dell'imposta  di  fabbricazione  e della corrispondente
sovraimposta  di  confine per la benzina e' stabilita nella misura di
lire 11.200 per quintale. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  22  novembre  1956, n. 1267, convertito con modificazioni
dalla  L. 27 dicembre 1956, n. 1415, ha disposto (con l'art. 4, comma
1)   che   alla  imposta  di  fabbricazione  sulla  benzina  ed  alla
corrispondente   sovraimposta   di  confine,  previste  dal  presente
articolo,   viene   aggiunta   in   via  temporanea  una  sovrimposta
addizionale di L. 1780 al quintale.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  22  novembre  1956, n. 1267, convertito con modificazioni
dalla  L.  27  dicembre  1956,  n.  1415, come modificato dal D.L. 17
ottobre  1958,  n.  938,  convertito  con  modificazioni  dalla L. 12
dicembre  1958,  n.  1070,  ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a
decorrere  dal  10  novembre  1958  la  sovrimposta addizionale sulla
benzina  e' mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento.
La sovrimposta addizionale, nella misura cosi' ridotta, sara' abolita
a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.