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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1066

Concessione alla "Società Seggiovie di Cortina", con sede in Cortina d'Ampezzo, dell'impianto e dell'esercizio delle funivie monofuni Campo Corona-Col Fiere e Base Ovest Col Druscie-Pomedes (Tofana).

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  25-2-1954

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio (decreto 9 maggio 1942, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 7 novembre 1953, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società a.r.l. "Società Seggiovie di Cortina", con sede in Cortina d'Ampezzo, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio delle funicolari aeree monofuni a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone, da Campo Corona a Col Fiere e dalla Base Ovest del Col Drusciè a Pomedes (Tofana).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954

Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 91. - PALLA