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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 947

Ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti a favore delle miniere del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  14-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai sensi della legge 25 giugno 1952, n. 766, relativa alla ratifica del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dell'annessa Convenzione concernente le disposizioni transitorie, è autorizzata l'ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti per la produzione del bacino carbonifero del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della detta Convenzione.