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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 89

Modifica dell'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1953
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, e' cosi' modificato:
  "La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:
    1) di prestiti sull'onore;
    2)  di  un  premio  di  buona uscita, proporzionato al periodo di
associazione  alla  Cassa,  in  favore  dei  cancellieri  e segretari
giudiziari o dei loro eredi legittimi;
    3)  di  sovvenzioni  straordinarie  ai  soci  in servizi, ai soci
permanenti,  di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814,
ed alle famiglie di questi ultimi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI