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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 3335

Modificazioni al limite minimo di retribuzione di cui all'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la commisurazione dei contributi dovuti dalle aziende artigiane per gli apprendisti.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-2-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico


Il limite minimo di retribuzione stabilito dall'art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 147. - PALLA