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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 2589

Modificazioni dello statuto dell'Università di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-1-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ti ulteriormente modificato:
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"L'Università degli studi di Roma è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:
1) Facoltà di giurisprudenza;
2) Facoltà di scienze politiche;
3) Facoltà di economia e commercio;
4) Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;
5) Facoltà di lettere e filosofia;
6) Facoltà di magistero;
7) Facoltà di medicina e chirurgia;
8) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
9) Facoltà di farmacia;
10) Facoltà di ingegneria;
11) Facoltà di architettura;
12) Scuola di ingegneria aeronautica".
L'art. 27, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è sostituito dal seguente:
"L'esame di istituzioni di diritto pubblico, deve essere sostenuto prima di quello di diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto costituzionale italiano e comparato, deve essere sostenuto prima di quelli di diritto internazionale e di diritto amministrativo; l'esame di economia politica, deve essere sostenuto prima di quello di politica economica e finanziaria".
Art. 137. - Agli insegnamenti della Scuola di ingegneria aeronautica è aggiunto, per le Sezioni "velivoli" e "motori", quello di:
"Radiotecnica aeronautica".
Attuale art. 163. - Presso la. Scuola di perfezionamento in diritto penale è fondato un a Istituto di criminologia" e, pertanto, la scuola stessa assume la denominazione di "Scuola di perfezionamento in diritto penale con annesso Istituto di criminologia".
Dopo l'attuale art. 169 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 170. - Compito dell'istituto di criminologia è:
a) promuovere studi e ricerche nel campo della criminologia;
b) organizzare convegni fra studiosi di criminologia per discutere argomenti relativi a tale disciplina e alle sue applicazioni pratiche;
c) provvedere alla raccolta delle pubblicazioni attinenti a detta materia ed alle materie affini.
Art. 171. - L'Istituto di criminologia è regolato nella sua attività ed organizzazione dalle stesse norme che sotto in vigore per la Scuola di perfezionamento in diritto penale.
Il direttore dell'Istituto è lo stesso della Scuola, come pure il Consiglio direttivo.
Art. 172. - Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto si provvede con i mezzi a disposizione della Scuola di perfezionamento in diritto penale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 73. - PALLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813 e 14 aprile 1952, n. 888;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ti ulteriormente modificato:
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"L'Università degli studi di Roma è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:
1) Facoltà di giurisprudenza;
2) Facoltà di scienze politiche;
3) Facoltà di economia e commercio;
4) Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;
5) Facoltà di lettere e filosofia;
6) Facoltà di magistero;
7) Facoltà di medicina e chirurgia;
8) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
9) Facoltà di farmacia;
10) Facoltà di ingegneria;
11) Facoltà di architettura;
12) Scuola di ingegneria aeronautica".
L'art. 27, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è sostituito dal seguente:
"L'esame di istituzioni di diritto pubblico, deve essere sostenuto prima di quello di diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto costituzionale italiano e comparato, deve essere sostenuto prima di quelli di diritto internazionale e di diritto amministrativo; l'esame di economia politica, deve essere sostenuto prima di quello di politica economica e finanziaria".
Art. 137. - Agli insegnamenti della Scuola di ingegneria aeronautica è aggiunto, per le Sezioni "velivoli" e "motori", quello di:
"Radiotecnica aeronautica".
Attuale art. 163. - Presso la. Scuola di perfezionamento in diritto penale è fondato un a Istituto di criminologia" e, pertanto, la scuola stessa assume la denominazione di "Scuola di perfezionamento in diritto penale con annesso Istituto di criminologia".
Dopo l'attuale art. 169 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 170. - Compito dell'istituto di criminologia è:
a) promuovere studi e ricerche nel campo della criminologia;
b) organizzare convegni fra studiosi di criminologia per discutere argomenti relativi a tale disciplina e alle sue applicazioni pratiche;
c) provvedere alla raccolta delle pubblicazioni attinenti a detta materia ed alle materie affini.
Art. 171. - L'Istituto di criminologia è regolato nella sua attività ed organizzazione dalle stesse norme che sotto in vigore per la Scuola di perfezionamento in diritto penale.
Il direttore dell'Istituto è lo stesso della Scuola, come pure il Consiglio direttivo.
Art. 172. - Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto si provvede con i mezzi a disposizione della Scuola di perfezionamento in diritto penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 73. - PALLA