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LEGGE 27 dicembre 1952, n. 2523

Determinazione territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-1-1953
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  benefici  comunque  previsti  da leggi in favore del Mezzogiorno
d'Italia  escluse  quelle che hanno specifico riferimento ad una zona
particolare,  si  intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori
indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI
                                                    - PELLA - FANFANI
                                                           - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI