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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 1970

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-12-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Vigevano, in data 16 maggio 1952 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, in data 20 giugno 1952;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), è incorporato nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).
Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1952

EINAUDI PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 36. - PALLA