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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1952, n. 1452

Reclutamento straordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cento sottufficiali tecnici radiotelegrafisti, specializzati in radiogoniometria.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  2-12-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1629, con il quale venne approvato il regolamento per il Corpo predetto;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, concernente l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105, relativo all'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa; Decreta:

Art. 1


Il Ministro per l'interno è autorizzato ad indire un concorso per esami ai seguenti posti, compresi nei limiti di organico, per il reclutamento straordinario di sottufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza idonei al servizio tecnico di radiotelegrafisti specializzati in goniometria:

1) maresciallo di 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 10 2) brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 40 3) vicebrigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 50
Al concorso potranno partecipare esclusivamente i sottufficiali in congedo dei corrispondenti gradi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore agli anni quaranta per gli aspiranti all'arruolamento col grado di maresciallo di 3ª classe; non superiore agli anni trentacinque per gli aspiranti all'arruolamento col grado di brigadiere o vicebrigadiere;
b) titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore per il grado di maresciallo di 3ª classe ed alla licenza della quinta classe elementare per gli altri gradi;
c) abilitazione al servizio nella specialità di radiogoniometrista;
d) i requisiti di cittadinanza italiana, di idoneità fisica, morale e penale richiesti per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dall'art. 6 del regolamento, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, ad eccezione dello stato di celibato. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande saranno stabiliti con decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro per l'interno può, con proprio decreto, negare l'ammissione al concorso.