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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952, n. 1025

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-8-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni;
Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo:
1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) 0,56 per cento per i lavoratori che siano soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e ai quali non siano applicabili le norme di cui alla legge 7 dicembre 1949, n. 904;
3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.