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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 768

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-7-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471 e 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472 e 27 ottobre 1951, n. 1675;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo l'art. 64 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istruzione delle Scuole di perfezionamento in "Endocrinolgia" e "Malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e Ginecologia", ed "Oculistica".

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO ANNESSE ALLA FACOLTÀ
DI MEDICINA E CHIRURGIA

Norme generali

Art. 65. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia, sono annesse le Scuole di perfezionamento in: Endocrinologia e malattie del ricambio, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Oculistica.
Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione perfezionandosi in qualche branca. Le Scuole di perfezionamento conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 66. - Alle Scuole di perfezionamento possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia: non è ammessa la iscrizione contemporanea a più di una Scuola di perfezionamento.
Art. 67. - Il direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo della materia: nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è scelto dal Consiglio della Facoltà. Il Consiglio di ciascuna Scuola è formato dai professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore della Scuola stessa.
Art. 68. - Il numero dei laureati che possono essere iscritti a ciascuna Scuola è fissato dal direttore della Scuola stessa, udito il parere del Consiglio della Facoltà. È prescritto per ogni Scuola l'internato nella rispettiva clinica per tutta la durata dei corsi con obblighi di servizio uguali a quelli degli assistenti volontari, senza alcuna possibilità che la frequenza ai corsi si effettui in altra sede universitaria.
Art. 69. - L'ammissione alle Scuole è subordinate ad un esame generale e speciale ed alla valutazione dei titoli degli aspiranti.
La durata dei corsi, per ciascuna Scuola, è fissata da due a cinque anni, con date di inizio e di termine, di regola, uguali a quelle fissate per l'anno accademico.
Art. 70. - In casi speciali, su proposta del direttore, il Consiglio della Scuola potrà concedere una abbreviazione del corso di studi di perfezionamento agli iscritti che si presentino già forniti di studi di riconosciuto valore. Peraltro, gli specializzandi che usufruiscano di tale agevolazione, devono sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.
Art. 71. - Le tasse di immatricolazione e di iscrizione alle Scuole di perfezionamento sono le stesse dovute dagli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche verrà fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della Facoltà debitamente approvata dal Senato accademico.
Art. 72. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal preside della Facoltà su proposta del direttore della Scuola.
Art. 73. - La Commissione per l'esame di diploma, al quale il candidato accede con una dissertazione scritta, è composta di cinque membri nominati dal preside della Facoltà.
Art. 74. - A coloro che hanno frequentato le Scuole e superato le prove relative verrà rilasciato un diploma di specialista a seconda delle finalità, delle varie Scuole, da valere a tutti gli effetti di legge.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO
IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Art. 75. - La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Fisiologia speciale endocrinologica;
Biochimica;
Anatomia e istologia patologica;
Patologia speciale medica.
2° anno:
Semeiotica generale e speciale;
Patologia speciale medica;
Farmacologia;
Clinica medica generale e terapia.
3° anno:
Clinica medica generale e terapia;
Terapia speciale endocrinologica ivi compresa la terapia radiologica.
Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno avere superato l'esame del gruppo di materie del precedente anno.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN PEDIATRIA

Art. 76. - La Scuola ha la durata di due anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Anatomia e fisiologia del bambino;
Patologia speciale dell'infanzia;
Semeiotica, assistenza speciale;
Clinica pediatrica;
Igiene sociale dell'infanzia;
Nozioni di oculistica.
2° anno:
Patologia speciale e clinica pediatrica;
Terapia speciale;
Nozioni di ortopedia e di chirurgia infantile;
Nozioni di dermatologia, e di radiologia applicata alle malattie dell'infanzia.
Per l'ammissione al secondo anno di corso gli iscritti dovranno avere superato l'esame del gruppo di materie del primo anno.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Art. 77. - La Scuola ha la durata di quattro anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Endocrinologia femminile;
Fisiopatologia della gravidanza;
Attività neurocinetica uterina;
Meccanica del parto.
2° anno:
Fisiopatologia ginecologica;
Nozioni di genetica;
Puericoltura pre e post-natale;
Urologia ginecologica.
3° anno:
Clinica ostetrica;
Clinica ginecologica;
Ginecologia forense;
Radiologia ginecologica,.
4° anno:
Clinica ostetrica e ostetricia operativa;
Clinica ginecologica e operazioni ginecologiche.
Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie dell'anno precedente.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN OCULISTICA

Art. 78. - La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Anatomia ed istologia dell'occhio;
Fisiologia ed ottica fisiologica;
Anatomia patologica speciale oculare;
Semeiotica oculare;
Oftalmoscopia;
Patologia oculare e propedeutica.
2° anno:
Clinica oculistica e fisiopatologia oculare;
Medicina operatoria specialistica Clinica medica in rapporto alle malattie oculari;
Clinica pediatrica in rapporto alle malattie oculari;
Rinoiatria in rapporto all'oculistica;
Infortunistica e medicina legale in rapporto all'oculistica oftalmoscopica.
3° anno:
Clinica oculistica;
Medicina operatoria specialistica;
Oftalmoscopia;
Biomicroscopia oculare;
Radiologia;
Neurologia oculare.
Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo delle materie dell'anno precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 98. - FRASCA