stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 giugno 1952, n. 684

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata e alle tramvie extraurbane.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  17-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata e alle tramvie extraurbane possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.