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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 653

Approvazione dell'atto-capitolato 7 febbraio 1952, stipulato con la Società strade ferrate secondarie meridionali per la costruzione e l'esercizio della funicolare aerea Castellammare di Stabia-Monte Faito, ad integrazione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-7-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 8 giugno 1949 presentata dalla Società strade ferrate seconda e meridionali per ottenere la concessione di costruzione e di esercizio di una funivia da Castellammare di Stabia al Monte Faito e la concessione di una sovvenzione dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;
Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il conforme parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze;

Decreta:

È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 7 febbraio 1952, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società strade ferrate secondarie meridionali, per la concessione, a quest'ultima, della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione statale, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Castellammare di Stabia al Monte Faito, ad integrazione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI MALVESTITI - PELLA VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 81. - FRASCA