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LEGGE 23 maggio 1952, n. 624

Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e Campania.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1952.