stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 aprile 1952, n. 451

Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  17-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette - previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 - sarà provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di importo non superiore a L. 300.000.000.