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LEGGE 15 febbraio 1952, n. 80

Provvedimenti vari in materia di assegni familiari.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  5-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A far tempo dal 1 luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata della seguente misura:
1° operai: lire 20 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge;
2° impiegati lire 21 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge.
Con la stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per il settore dell'industria dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 75, è elevata, al netto del contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane, al 19,05 per cento.
L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e delle professioni e arti dalle tabelle C e G, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, modificata con l'art. 1, secondo comma, della legge 9 giugno 1950, n. 520, è elevata con la stessa decorrenza al 18,85 per cento.
L'addizionale stabilita dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, è soppressa a decorrere dal 1 luglio 1951.
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.