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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951, n. 633

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  29-8-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Art. 20. - È sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica.
Alla Facoltà è inoltre annesso l'Istituto di economia politica "Salvatore Cognetti De Martiis".
Per questi Istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14".
Art. 83. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta: la "Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria".
Dopo l'art. 109. - È aggiunto il seguente nuovo articolo:
12. - Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.
Art. 110. - La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria è annessa all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aere e digerenti;
2) tecnica diagnostica speciale;
3) patologia e clinica otorinolaringologica.
Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica otorinolaringologica per tutta la durata dell'insegnamento.
La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola è a carico del bilancio ordinario dell'Università di Bari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1951
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 25. - FRASCA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2484; 30 ottobre 1930, n. 1858;22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082;13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 e con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreto Presidenziale 21 aprile 1949, n. 451;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 20. - È sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica.
Alla Facoltà è inoltre annesso l'Istituto di economia politica "Salvatore Cognetti De Martiis".
Per questi Istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14".
Art. 83. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta: la "Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria".
Dopo l'art. 109. - È aggiunto il seguente nuovo articolo:
12. - Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.
Art. 110. - La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria è annessa all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.
Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aere e digerenti;
2) tecnica diagnostica speciale;
3) patologia e clinica otorinolaringologica.
Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica otorinolaringologica per tutta la durata dell'insegnamento.
La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola è a carico del bilancio ordinario dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1951

Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 25. - FRASCA