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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1951, n. 216

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-4-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni;
Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



I contributi, dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, numero 177, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 177:
1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) 0,56 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;
6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 95. - CARLOMAGNO