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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1951, n. 75

Riduzione dell'aliquota contributiva per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  1-3-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e la determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari;
Visto il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


La misura del contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria prevista dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, è ridotta al 16,05 per cento.