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LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2025)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-4-2025
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del
((2,80 per cento))
sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento.
((3))

COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 4 aprile 2025, n. 42 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
[...]
b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge".