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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1950, n. 857

Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.

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Testo in vigore dal:  1-1-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 52 della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia; Decreta:

Art. 1

(Tentativo di conciliazione)


Il testo dell'art. 185 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale.
"Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
"Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".