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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1950, n. 807

Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-10-1950
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge di delega al Governo 28 luglio 1950, n. 540;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  soppressa la razione viveri in natura, in contanti il a sistema
misto,  comprensiva  di  tabacchi,  fiammiferi  e sapone, della quale
fruiscono  individualmente,  in  dipendenza  di disposizioni comunque
emanate,  gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica,  nonche'  gli appartenenti con qualsiasi grado - ad
eccezione  degli  allievi  - all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle
guardie  di  finanza  e  agli  altri  Corpi  militarmente organizzati
facenti parte delle Forze armate.