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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1137

Aumento dei limiti fissati dall'art. 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-3-1950
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  del  minimo  e del massimo della cauzione, che, a' sensi
dell'art.  9,  secondo  comma,  della  legge  29 aprile 1940, n. 496,
l'agente  marittimo  raccomandatario  deve  versare per la iscrizione
negli  elenchi  autorizzati,  a  garanzia delle obbligazioni nascenti
dall'esercizio  della sua attivita', sono aumentati rispettivamente a
L. 10.000 ed a L. 500.000.