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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1137

Aumento dei limiti fissati dall'art. 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-3-1950 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, à sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 aprile 1940, n. 496, l'agente marittimo raccomandatario deve versare per la iscrizione negli elenchi autorizzati, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività, sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 500.000.