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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1050

Modificazione alle norme relative alla liquidazione delle retribuzioni in favore degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La competenza per vacazione, la indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte.