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LEGGE 26 agosto 1949, n. 702

Esecuzione delle volture sugli antichi catasti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  9-10-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono estese agli antichi catasti dei terreni le disposizioni riguardanti la conservazione del nuovo catasto previste dal testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonché dal regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.
Per i catasti descrittivi, le norme stabilite dalle predette disposizioni per i tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi documenti contenenti la dimostrazione del riparto dell'estimo o reddito imponibile, di cui all'art. 17 e successivi del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237.