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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 442

Disciplina della fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-8-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro Decreta:

Art. 1


Alla, fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvede il Ministero dell'interno, a seconda dei bisogni, giusta le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sentita la commissione per gli acquisti prevista dall'articolo seguente.