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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1948, n. 1581

Ammissione dei laureati in economia e commercio ai concorsi di gruppo A dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-1-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802;
Udito il parere del Consiglio di stato Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802, è sostituito dal seguente:
"I concorrenti debbono esibire la laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente oppure la laurea in economia e commercio, conseguita in una università o in un altro istituito superiore, se aspiranti ai posti nel personale di amministrazione".