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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1139

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di solidarietà sociale".

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-9-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, relativo alla istituzione del "Fondo di solidarietà sociale" per la concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministri Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



I contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di solidarietà sociale" istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono stabiliti:
a) con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino all'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948, nelle misure previste per l'anno 1947 all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;
b) con effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948:
a carico dei datori di lavoro: 3% della retribuzione;
a carico dei lavoratori: 1,50% della retribuzione stessa;
a carico dei datori di lavoro agricoli e rispettivi lavoratori:
1) per giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro L. 14,24; lavoratori L. 7,12;
2) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 7,12; lavoratori L. 3,56.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1948

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1948

Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 93. - VENTURA