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DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 938

Variazioni tariffarie sulle prenotazioni telefoniche interurbane ad ora fissa e sulle riduzioni accordate nelle ore di notte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  22-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1562, il regio decreto 17 dicembre 1928, n. 3158, nonché l'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 697, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo "Le prenotazioni ad ora fissa ai privati sono consentite subordinatamente alle condizioni del traffico e alle disponibilità dei circuiti.
La durata della prenotazione non può essere superiore a due unità di conversazione e la relativa tariffa per ciascuna unità è commisurata a quella delle conversazioni urgenti salvo sempre il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198".