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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1948, n. 602

Modificazione dell'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; Decreta:

Articolo unico



L'art. 144 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è modificato come appresso:
"Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in articoli, da ciascun Ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui all'art. 38-bis della legge.
Analogamente verrà provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonché alla distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.
Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti viene provveduto, quando occorra, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza in corso il capitolo corrispondente".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 212. - FRASCA