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DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 362

Norme relative al collocamento dei buoni Ordinari del Tesoro ed alla regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire con propri decreti, per l'esercizio 1947-48, compensi a favore dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4.