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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 342

Proroga al 30 giugno 1948 delle disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, recante norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale, e adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-5-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogo - tenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Articolo unico



Le disposizioni indicate nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, sono applicabili fino al 30 giugno 1948, per tutti i lavori e le forniture che il Ministero dell'interno dovrà effettuare, entro la stessa data, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1948

DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 171. - FRASCA