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DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1948, n. 214

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale e finanziario conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay, il 26 febbraio 1947, nonchè dello scambio di Note effettuato il 29 maggio 1947.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  22-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogo-tenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per la marina mercantile e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948;

Art. 1


Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay il 26 febbraio 1947:
a) Trattato di commercio;
b) Accordo commerciale;
c) Accordo di pagamento;
d) Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati;
e) Protocollo di firma;
f) Scambio di Note;
ed allo scambio di Note effettuato a, Montevideo il 29 maggio 1947, portante modifiche agli Accordi suddetti.