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DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1948, n. 160

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1


L'autorizzazione di spesa di lire quindici miliardi, prevista dall'art. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, è elevata a lire trenta miliardi.
Al predetto art. 6 è aggiunto il seguente comma:

Della suindicata maggiore spesa lire tredici miliardi sono destinati alla liquidazione degli oneri derivanti da opere appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici e lire due miliardi alla liquidazione degli oneri derivanti da opere la cui gestione è stata trasferita all'A.N.A.S.