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DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 119

Retribuzione mensile dei direttori provinciali e del segretari regionali degli Uffici del Lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1


La retribuzione lorda mensile per i direttori provinciali e i segretari regionali degli Uffici del Lavoro è stabilita, a decorrere dal 31 maggio 1947, nella misura di L. 13.900.
L'assegno speciale annuo lordo di L. 2400, stabilito a favore dei direttori provinciali, con l'annotazione alla tabella A, annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è soppresso.