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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1877

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-7-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi
decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre
1931,  n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1
ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Viste le proposte relative allo statuto dell'Universita' anzidetta;
  Visto il proprio decreto 15 ottobre 1947;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato   con   i  regi  decreti  sopraindicati  e'  ulteriormente
modificato come appresso:

                              TITOLO II

                CAPO I. - Facolta' di girisprudenza.

  Art. 9. - Sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
    8) diritto comune;
    9) diritto della navigazione.
  Art. 11. - Viene modificato come appresso:
  "Gli  esami  d'istituzioni  di  diritto  romano e di istituzioni di
diritto  privato debbono precedere rispettivamente l'esame di diritto
romano  e  gli  esami  di diritto civile, di diritto commerciale e di
diritto agrario.
  Dopo  l'art.  38  viene  inserito il seguente nuovo articolo 39 con
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
  "Presso la Facolta' di giurisprudenza ha sede l'Istituto giuridico.
  Detto  Istituto  funziona  come  biblioteca  per  le  esercitazioni
giuridiche, sociali e pratiche".

            CAPO II. - Facolta' di medicina e chirurgia.

  All'art.  20  dello  statuto,  che,  in conseguenza delle modifiche
apportate  col  decreto 15 ottobre 1947 e con quello attuale, diventa
art. 41, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
    8) istologia ed embriologia generale;
    9) microbiologia;
   10) anatomia chirurgica e corso di operazioni.
  L'art.   25   dello  statuto  che  in  conseguenza  delle  predette
modificazioni diventa art. 46, viene sostituito dal seguente:

  "La Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali conferisce:
    a) la laurea in scienze matematiche;
    b) la laurea in fisica;
    c) la laurea in matematica e fisica;
    d) la laurea in chimica;.
    e) la laurea in scienze naturali.
  E'  annesso  alla  Facolta' il biennio di studi propedeutici per le
lauree in ingegneria.
  Dopo l'art. 46 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
  Art. 47. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
matematiche 6 di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) analisi matematica (algebrica ed infinetesimale) (biennale);
    2)  geometria  analitica  con  elementi di proiettiva e geometria
descrittiva con disegno (biennale);
    3) analisi superiore; - 4) geometria superiore;
    5)  meccanica  razionale  -  con  elementi  di  statica grafica e
disegno;
    6) Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale);
    7) fisica matematica;
    8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) matematiche complementari;
    2) fisica superiore;
    3) astronomia;
    4) geodesia;
    5) fisica teorica;
    6) geometria differenziale.
  L'insegnamento  di  "analisi  matematica"  sara'  impartito  da due
professori  ciascuno  dei  quali insegnera' alternativamente "analisi
algebrica"  per  il  primo  anno  ed  "analisi infinitesimale" per il
secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti.
  L'insegnamento   di   "geometria"   sara'  pure  impartito  da  due
professori  ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "geometria
analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria
descrittiva  con  disegno"  per  il  secondo anno; lo studente dovra'
sostenere due esami distinti.
  L'insegnamento  biennale  di "fisica sperimentale" importa un unico
esame  alla  fine  del  biennio,  mentre  le  relative  esercitazioni
importano l'esame alla fine di ogni anno.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
  Art.  48. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica
e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
    2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
    3) analisi superiore;
    4) meccanica razionale - con elementi di statica grafica;
    5) fisica sperimentale (biennale);
    6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale)-;
    7) fisica matematica;
    8) fisica teorica;
    9) fisica superiore;
   10) chimica fisica;
   11) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
   12) preparazioni chimiche.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) fisica tecnica;
    2) chimica organica;
    3) geodesia;
    4) mineralogia;
    5) spettroscopia;
    6) elettrotecnica;
    7) astronomia;
    8) fisica terrestre.
  L'insegnamento  biennale  di "fisica sperimentale" importa un unico
esame   alla   fine   del   biennio;   le  "esercitazioni  di  fisica
sperimentale" (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.
  L'insegnamento  di  "analisi  matematica"  sara'  impartito  da due
professori  ciascun  dei  quali  insegnera' alternativamente "analisi
algebrica"  per  il  primo  anno  ed  "analisi infinitesimale" per il
secondo anno lo studente duvria' sostenere due esami distinti.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in due da lui scelti fra, i complementari.
  Art.  49.  -  La  durata  del  corso  degli  studi per la laurea in
matematica  e  fisica  e' di quattro anni, E' titolo di ammissione il
diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
    2)  geometria  analitica  con  elementi di proiettiva e geometria
descrittiva con disegno (biennale);
    3) analisi superiore;
    4) matematiche complementari;
    5)  meccanica  razionale  -  con  elementi  di  statica grafica e
disegno;
    6) fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale);
    7) fisica teorica;
    8) fisica superiore;
    9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) fisica matematica;
    2) fisica tecnica;
    3) mineralogia;
    4) geodesia;
    5) geometria superiore;
    6) fisica terrestre;
    7) astronomia;
    8) spettroscopia;
    9) geometria differenziale.
  L'insegnamento  di  "analisi  matematica"  sara'  impartito  da due
professori  ciascuno  dei  quali insegnera' alternativamente "analisi
algebrica"  per  il  primo  anno  ed  "analisi infinitesimale" per il
secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti.
  L'insegnamento   di   "geometria"   sara'  pure  impartito  da  due
professori  ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "geometria
analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria
descrittiva  con  disegno"  per  il  secondo anno; lo studente dovra'
sostenere due esami distinti.
  L'insegnamento  biennale  di "fisica sperimentale" importa un unico
esame  alla  fine  del  biennio,  mentre  le relative "esercitazioni"
importano un esame alla fine di ogni anno.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari,

                             TITOLO III

CAPO IV. - Scuola di perfezionamento in radiologia e terapia fisica.

  L'art.  66 che, in conseguenza delle predette modificazioni diventa
art. 90, viene cosi' modificato:
  Gli  argomenti  sui  quali  il  candidato  dev'essere edotto per il
conseguimento  del  diploma  di  specialista  in radiologia e terapia
fisica sono i seguenti:

  1° corso:
    i   grandi  quadri  anatomo-patologici  d'interesse  radiologico,
diagnostico e terapeutico;
    i   quadri   clinico  radiologigici  delle  malattie  interne  ed
applicazioni terapeutiche;
    quadri clinico-radiologici delle affezioni chirurgiche;
    fisioterapia delle dermatosi e radiodermiti;
    tecnica radiografica, tecnica Roentgen - radium terapia, anatomia
radiografica;
    radiofisica.

  2° corso:
    quadri   clinico-radiologici   delle  malattie  interne  e  delle
applicazioni terapeutiche;
    quadri clinico-radiologici delle affezioni chirurgiche;
    fisioterapia delle affezioni ginecologiche;
    basi biologiche della Roentgen e radium terapia ^radio biologia);
    semeiotica Roentgen;
    terapia fisica.

  Il  presente  decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1948
  Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 78. - FRASCA