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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1877

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-7-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Viste le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Visto il proprio decreto 15 ottobre 1947;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
TITOLO II
CAPO I. - Facoltà di girisprudenza.
Art. 9. - Sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

8)

diritto comune; 9) diritto della navigazione.

Art. 1

Art. 11. - Viene modificato come appresso:
"Gli esami d'istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato debbono precedere rispettivamente l'esame di diritto romano e gli esami di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto agrario.
Dopo l'art. 38 viene inserito il seguente nuovo articolo 39 con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: "Presso la Facoltà di giurisprudenza ha sede l'Istituto giuridico.
Detto Istituto funziona come biblioteca per le esercitazioni giuridiche, sociali e pratiche".

CAPO II. - Facoltà di medicina e chirurgia.

All'art. 20 dello statuto, che, in conseguenza delle modifiche apportate col decreto 15 ottobre 1947 e con quello attuale, diventa art. 41, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
8) istologia ed embriologia generale;
9) microbiologia;
10) anatomia chirurgica e corso di operazioni.
L'art. 25 dello statuto che in conseguenza delle predette modificazioni diventa art. 46, viene sostituito dal seguente:

"La Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali conferisce:
a) la laurea in scienze matematiche;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in matematica e fisica;
d) la laurea in chimica;.
e) la laurea in scienze naturali.
È annesso alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.
Dopo l'art. 46 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
Art. 47. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche 6 di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica ed infinetesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore; - 4) geometria superiore;
5) meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno;
6) Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale);
7) fisica matematica;
8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1) matematiche complementari;
2) fisica superiore;
3) astronomia;
4) geodesia;
5) fisica teorica;
6) geometria differenziale.
L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Art. 48. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) analisi superiore;
4) meccanica razionale - con elementi di statica grafica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale)-;
7) fisica matematica;
8) fisica teorica;
9) fisica superiore;
10) chimica fisica;
11) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
12) preparazioni chimiche.
Sono insegnamenti complementari:
1) fisica tecnica;
2) chimica organica;
3) geodesia;
4) mineralogia;
5) spettroscopia;
6) elettrotecnica;
7) astronomia;
8) fisica terrestre.
L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio; le "esercitazioni di fisica sperimentale" (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.
L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascun dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno lo studente duvrià sostenere due esami distinti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra, i complementari.
Art. 49. - La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni, È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) matematiche complementari;
5) meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale);
7) fisica teorica;
8) fisica superiore;
9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1) fisica matematica;
2) fisica tecnica;
3) mineralogia;
4) geodesia;
5) geometria superiore;
6) fisica terrestre;
7) astronomia;
8) spettroscopia;
9) geometria differenziale.
L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative "esercitazioni" importano un esame alla fine di ogni anno.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari,

TITOLO III

CAPO IV. - Scuola di perfezionamento in radiologia e terapia fisica.

L'art. 66 che, in conseguenza delle predette modificazioni diventa art. 90, viene così modificato:
Gli argomenti sui quali il candidato dev'essere edotto per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia e terapia fisica sono i seguenti:

1° corso:
i grandi quadri anatomo-patologici d'interesse radiologico, diagnostico e terapeutico;
i quadri clinico radiologigici delle malattie interne ed applicazioni terapeutiche;
quadri clinico-radiologici delle affezioni chirurgiche;
fisioterapia delle dermatosi e radiodermiti;
tecnica radiografica, tecnica Roentgen - radium terapia, anatomia radiografica;
radiofisica.

2° corso:
quadri clinico-radiologici delle malattie interne e delle applicazioni terapeutiche;
quadri clinico-radiologici delle affezioni chirurgiche;
fisioterapia delle affezioni ginecologiche;
basi biologiche della Roentgen e radium terapia ^radio biologia); semeiotica Roentgen;
terapia fisica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947

DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato

con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi

decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre

1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1

ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Viste le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta; Visto il proprio decreto 15 ottobre 1947; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: TITOLO II CAPO I. - Facoltà di girisprudenza. Art. 9. - Sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: 8) diritto comune; 9) diritto della navigazione. Art. 11. - Viene modificato come appresso: "Gli esami d'istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato debbono precedere rispettivamente l'esame di diritto

romano e gli esami di diritto civile, di diritto commerciale e di diritto agrario. Dopo l'art. 38 viene inserito il seguente nuovo articolo 39 con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: "Presso la Facoltà di giurisprudenza ha sede l'Istituto giuridico. Detto Istituto funziona come biblioteca per le esercitazioni

giuridiche, sociali e pratiche". CAPO II. - Facoltà di medicina e chirurgia.

All'art. 20 dello statuto, che, in conseguenza delle modifiche

apportate col decreto 15 ottobre 1947 e con quello attuale, diventa

art. 41, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: 8) istologia ed embriologia generale; 9) microbiologia; 10) anatomia chirurgica e corso di operazioni. L'art. 25 dello statuto che in conseguenza delle predette

modificazioni diventa art. 46, viene sostituito dal seguente: "La Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in scienze matematiche; b) la laurea in fisica; c) la laurea in matematica e fisica; d) la laurea in chimica;. e) la laurea in scienze naturali. È annesso alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria. Dopo l'art. 46 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: Art. 47. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche 6 di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) analisi matematica (algebrica ed infinetesimale) (biennale); 2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3) analisi superiore; - 4) geometria superiore; 5) meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno; 6) Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale); 7) fisica matematica; 8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Sono insegnamenti complementari: 1) matematiche complementari; 2) fisica superiore; 3) astronomia; 4) geodesia; 5) fisica teorica; 6) geometria differenziale. L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria

analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico

esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Art. 48. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica é di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 2) geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) analisi superiore; 4) meccanica razionale - con elementi di statica grafica; 5) fisica sperimentale (biennale); 6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale)-; 7) fisica matematica; 8) fisica teorica; 9) fisica superiore; 10) chimica fisica; 11) chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 12) preparazioni chimiche. Sono insegnamenti complementari: 1) fisica tecnica; 2) chimica organica; 3) geodesia; 4) mineralogia; 5) spettroscopia; 6) elettrotecnica; 7) astronomia; 8) fisica terrestre. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio; le "esercitazioni di fisica sperimentale" (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno. L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascun dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno lo studente duvrià sostenere due esami distinti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti

fondamentali e almeno in due da lui scelti fra, i complementari. Art. 49. - La durata del corso degli studi per la laurea in

matematica e fisica è di quattro anni, È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3) analisi superiore; 4) matematiche complementari; 5) meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno; 6) fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale); 7) fisica teorica; 8) fisica superiore; 9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Sono insegnamenti complementari: 1) fisica matematica; 2) fisica tecnica; 3) mineralogia; 4) geodesia; 5) geometria superiore; 6) fisica terrestre; 7) astronomia; 8) spettroscopia; 9) geometria differenziale. L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. L'insegnamento di "geometria" sarà pure impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "geometria

analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico

esame alla fine del biennio, mentre le relative "esercitazioni" importano un esame alla fine di ogni anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti

fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, TITOLO III CAPO IV. - Scuola di perfezionamento in radiologia e terapia fisica.

L'art. 66 che, in conseguenza delle predette modificazioni diventa

art. 90, viene così modificato: Gli argomenti sui quali il candidato dev'essere edotto per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia e terapia fisica sono i seguenti: 1° corso:

i grandi quadri anatomo-patologici d'interesse radiologico, diagnostico e terapeutico; i quadri clinico radiologigici delle malattie interne ed applicazioni terapeutiche; quadri clinico-radiologici delle affezioni chirurgiche; fisioterapia delle dermatosi e radiodermiti;

tecnica radiografica, tecnica Roentgen - radium terapia, anatomia radiografica; radiofisica. 2° corso: quadri clinico-radiologici delle malattie interne e delle applicazioni terapeutiche; quadri clinico-radiologici delle affezioni chirurgiche; fisioterapia delle affezioni ginecologiche; basi biologiche della Roentgen e radium terapia ^radio biologia); semeiotica Roentgen; terapia fisica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 78. - FRASCA