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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1758

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-4-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2319 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2819 e successivi;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Viste  le  proposte  relative a modifiche dello statuto dell'Ateneo
anzidetto;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente
modificato:
  Gli articoli dal 238 al 245 vanno sostituiti dai seguenti:

  Art.  238. - E' istituita presso la Facolta' di lettere e filosofia
una scuola speciale per Bibliotecari ed archivisti paleografi.
  Essa  attinge  i  fondi  per il suo funzionamento da quelli normali
della  Universita' e dai fondi che le pervengono da enti privati e da
singoli.   Tutti   questi   fondi  saranno  integralmente  spesi  per
l'incremento della suddetta scuola; gli acquisti di materiale debbono
essere regolarmente inventariati.
  Art.  239.  - Alla scuola possono iscriversi I laureati di tutte le
Facolta', purche' provvisti dell'attestato di maturita' classica.
  Il corso ha normalmente la durata di due anni.
  Art. 240. - Le materie d'insegnamento sono:
    1) paleografia latina;
    2) paleografia greca e papirologia;
    3) diplomatica, e scienze ausiliarie della storia;
    4) bibliografia, generale e speciale;
    5) archivistica (con esercitazioni);
    6) biblioteconomia (con esercitazioni);
    7) lingua e letteratura latina del medioevo;
    8) storia del basso Impero e bizantina;
    9) storia medioevale;
    10) istituzioni giuridiche medioevali;
    11) bibliologia;
    12) critica delle fonti narrative medioevali;
    13) storia delle arti decorative, del manoscritto e del libro;
    14) filologia romanza;
    15) storia della lingua italiana.
  Queste  materie potranno essere insegnate o come corsi ufficiali, o
come  parte  del  corso  dei  professori  di  altre  discipline  piu'
comprensive.
  Art. 241. - La scuola conduce a due diversi diplomi:
    a) di bibliotecario palcografo;
    b) di archivista-paleografo.
  Per  il  conseguimento del diploma di bibliotecario-paleografo sono
materie  obbligatorie quelle segnate ai numeri 1, 6 e 21 (paleografia
latina,  biblioteconomia,  bibliologia); sono invece complementari le
altre,  fra  le  quali  ogni  studente  potra'  scegliere non meno di
quattro corsi.
  Per  il  conseguimento  del  diploma  di archivista-paleografo sono
materie  obbligatorie  quelle segnate ai numeri 1, 3 e 5 (paleografia
latina,    diplomatica    e   scienze   ausiliarie   della,   storia,
archivistica);  complementari  le  altre,  fra le quali ogni studente
potra' scegliere non meno di quattro corsi.
  L'esame  di  paleografia  latina  e  quello  di palcografia greca e
papirologia  saranno  preceduti  dalla  iscrizione,  con transunto ed
illustrazione  critica,  di un testo giuridico e letterario, fatto in
un'aula della Universita'.
  Gli  iscritti  alla  scuola  non  potranno conseguire il diploma di
bibliotecario-paleografo se non avranno dimostrato di conoscere altre
due  lingue  moderne  oltre  alla  italiana  (francese  e  tedesco  o
inglese).  Sara'  pure  obbligatorio  che abbiano nozioni pratiche di
schedatura  in  lingue  romanze, germaniche, slava ed orientali; alle
quali   nozioni   la   scuola   predisporra'   personale  adatto  per
esercitazioni.
  Per  il  diploma  di archivista paleografo saranno invece richieste
fondate  nozioni  di  lingua  francese  e spagnola e conoscenza della
lingua tedesca o inglese.
  Nessun  alunno  potra'  sostenere  l'esame  di diploma se non abbia
riportato  l'attestazione  di aver conseguito una sufficiente pratica
in esercitazioni che la scuola stessa predisporra' l'esame di diploma
consistere  nella  trattazione  scritta di un tema di biblioteconomia
(per i bibliotecari), di archivistica (per gli archivisti) e, per gli
un e per gli altri, di materie affini.
  Art.  242.  -  Agli iscritti potra' essere concessa eccezionalmente
l'abbreviazione  di  un  anno  quando  il  Consiglio  della scuola lo
riconosca giustificato in rapporto alla loro preparazione speciale.
  Art.  243.  -  Alla  direzione della scuola si provvedera' nei modi
previsti  dallo  statuto  della  Facolta'  per  le  proprie scuole di
perfezionamento e di specializzazione.
  Art.  244.  -  Il Consiglio della scuola e' costituito da tutti gli
insegnanti di essa e presieduto dal direttore.
  Art. 245. - Agli iscritti potranno essere conferiti borse o sussidi
per   perfezionarsi,  visitando  archivi  o  biblioteche  italiane  e
straniere.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 194.7

                              DE NICOLA


                                                              GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1948
  Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 73. - FRASCA