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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. 1220

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-12-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Viste  le norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e
militari  di  truppa  nonche'  sullo  stato  dei  sottufficiali dell'
Aeronautica,  approvate  con regio decreto 3 febbraio 1938, n. 744, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Nell'attesa  che  vengano  emanate  disposizioni legislative per la
sistemazione  degli  organici dei sottufficiali dell' Aeronautica, e'
data  facolta'  al  Ministro  per  la  difesa di collocare a riposo o
dispensare  dal  servizio gli aiutanti di battaglia, i marescialli di
1ª,  2ª e 3ª classe e i sergenti maggiori in servizio continuativo di
carriera  (compresi  i  trattenuti  e  i  fuori quadro ai sensi degli
articoli  116  e  71  del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero
744)  con  le  norme stabilite negli articoli seguenti e nella misura
che sara' fissata per ciascun grado, ruolo e categorie con successivi
decreti  del  Capo provvisorio dello Stato da emanare su proposta del
Ministro per la difesa, di intesa con il Ministro per il tesoro.