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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1947, n. 1055

Aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-10-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto-legge  luogotenenziale  25 giugno 1944, Visto il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  l'art. 56  del  regio  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440,
modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 1946, n. 172;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sentita la Corte dei conti;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Per  il pagamento di spese inerenti al reclutamento, all'avviamento
ed all'assistenza dei lavoratori emigranti, il Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale puo' disporre aperture di credito, di importo
non superiore a L. 50.000.000 a favore dei dirigenti degli uffici del
lavoro   aventi  funzioni  di  Centri  nazionali  di  raccolta  degli
emigranti  o  che  abbiano  sede  in  capoluoghi di provincia a larga
corrente migratoria.